“La passione che abbiamo per i prodotti del made in Italy agroalimentare unita alla consapevolezza dell’importanza dell’aggregazione e della tracciabilità ci ha spinto a registrare il marchio collettivo della Zucchina romanesca, straordinario prodotto ortofrutticolo dei nostri territori”. Così Corrado Martinangelo presidente di Agrocepi annuncia la registrazione presso l’Ufficio marchi e brevetti del ministero per lo Sviluppo economico (Mise) del marchio collettivo della Zucchina Romanesca.
Infatti, a seguito delle modifiche legislative che indicano le associazioni di categoria come soggetti richiedenti, Agrocepi d’intesa con Sherpa Zero e con Quality 2004 (associazione specializzata in rapporti istituzionali, comunicazione e advocacy), ha avviato un progetto nazionale di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza non Dop, Igp, biologiche, a marchio collettivo con una efficace tracciabilità dei prodotti.
La Zucchina Romanesca con fiore è ora definitivamente registrata dal Mise dall’ufficio marchi e brevetti.
Agrocepi concederà a chiunque ne faccia richiesta i marchi nel rispetto dei regolamenti e dei rigorosi disciplinari applicati da un ente di certificazione indipendente e riconosciuto dal ministero delle Politiche agricole anche in base alle strategie della Federazione agroalimentare.
“Sono certo si tratti di una straordinaria opportunità per i produttori e i consumatori italiani sia dal punto di vista della redditività che della qualità del prodotto. Per questo proseguiremo in questa strategia con altri prodotti e marchi nella convinzione, così, di irrobustire e migliorare tutte le filiere interessate”. Ha concluso il presidente Corrado Martinangelo.
Cosa è un marchio collettivo
I marchi collettivi sono disciplinati dall’art. 11 Cpi e successive modificazioni. Il Marchio collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (Disciplinare), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Il deposito del disciplinare può non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito.
I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto svolga la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.
Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.
Fonte: Agrocepi