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Packaging e Tecnologie

Etichettatura ambientale imballaggi: più opportunità

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Autore Redazione

La dg per l’economia circolare del ministero della Transizione ecologica ha pubblicato alcuni chiarimenti sul decreto n. 116/2020

Lunedì scorso, 17 maggio, la direzione generale Ambiente del ministero della Transizione ecologica ha pubblicarto un documento che contiene alcuni chiarimenti sulla corretta etichettatura ambientale degli imballaggi contenuta nel decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020. Per gli amanti delle evoluzioni delle norme, questo provvedimento normativo era atteso fin dall’emanazione del D.Lgs n.152/2006, che rimandava la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura a un futuro decreto ministeriale: il 116/2020 appunto. Il titolo di tale decreto (“Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”), fa comprendere come le nuove disposizioni impattino fortemente sull’etichettatura degli imballaggi.

Il principio cardine del nuovo testo

Il principio ispirante prima della direttiva UE 2018/851 e poi del D.Lgs 116/2020 è favorire un rapido incremento dei coefficienti di raccolta differenziata fissando nuovi obiettivi più sfidanti per ciascun materiale entro il 2025 e il 2030. Per perseguirli un passo fondamentale è corredare i singoli imballaggi con specifiche codifiche alfanumeriche, ai sensi della Decisione 97/129/CE, PAP 20, nel caso del cartone, e con opportune informazioni per i consumatori per favorire la corretta differenziazione dei materiali da imballaggio, in tutti i livelli di utilizzo e smaltimento.

Questo è il principio cardine del nuovo testo del comma 5 dell’art 219. Inoltre, inizialmente erano state previste specifiche sanzioni già dal primo gennaio 2021 in caso di assenza di tali indicazioni. Diversi i punti aperti che aprivano scenari complessi: dagli imballaggi multi materiale a quelli di trasporto, per arrivare a quelli per i quali è impossibile stampare; dalla gestione delle scorte ai codici di comunicazione. I nodi da sciogliere sono diversi, tanto che da allora è stata aperta da Conai una consultazione pubblica per collezionare spunti e codificare una specifica linea guida.

“Il 7 gennaio 2021 nel nostro notiziario settimanale pubblicavamo l’aggiornamento contenuto nel Milleproroghe 2021, che ha confermato l’obbligo di indicare i codici alfanumerici ma ha posticipato al 01/01/2022 sanzioni e entrata in vigore delle informazioni a favore del consumatore per la corretta differenziata”, sottolinea Claudio Dall’Agata, direttore generale di Bestack, il Consorzio nazionale dei produttori di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta.

“Su tali obblighi normativi – continua Dall’Agata – si apre una riflessione strategica. È evidente che il nuovo contesto lega indissolubilmente produttore e fornitore di imballaggio, se non altro per il fatto che è nell’imballaggio stesso che vanno stampati codici e diciture di differenziazione. In questo senso si intende la responsabilità condivisa della presenza delle diciture corrette il cui termine di obbligatorietà è stato posticipato al 31/12/2021. Dal punto di vista di chi si occupa di innovazione e ricerca sugli imballaggi, come noi, questo significa trovare modalità che semplifichino, risolvano e offrano un servizio all’utilizzatore di imballaggi, per quanto più possibile utile. Infatti, se parliamo di stampa, gli imballaggi a base carta sono certamente da preferirsi per facilità di visualizzazione e modularità di realizzazione e su tale aspetto si gode di un significativo vantaggio competitivo rispetto agli altri materiali”.

Le specificità del settore ortofrutticolo

“Ma il tema vero è identificare in questa fase di transizione un coordinamento collettivo cercando di evitare iniziative singole che rischiano poi di essere in seguito superate. Il webinar organizzato da Fruitimprese il 12 maggio con la partecipazione di Giulia Picerno di Conai ha evidenziato le specificità del settore ortofrutticolo e le difficoltà di applicazione di una marcatura a tutti i materiali di imballaggio. Il nocciolo della questione è che in ortofrutta ci sono imballaggi (o componenti) con superfici non codificabili perché troppo piccole per poter includere specifiche etichettature, come i bollini della frutta, oppure altri a peso variabile (incarti, film estensibili etc.) o non facilmente stampabili (spugnette, retine, fermagli metallici ecc.)”.

I recenti chiarimenti ministeriali hanno affrontato i principali dubbi. Prima di tutto le scorte sono salve. Vale a dire, tutti gli imballaggi realizzati prima del 31/12/2021. Poi si viene al tema degli imballaggi composti da più materiali e quali di questi devono recare tutte le diciture. Il principio cardine è il trasferimento dell’informazione: se l’imballaggio è di trasporto (es. film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato) – e non si tratta di un’unità di acquisto – si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali. Mentre se parliamo di unità di acquisto (es. busta per prodotti di IV gamma, padella da 3 kg di frutta, bauletto di uva o tutto il prodotto a peso imposto) non vi sono dubbi che il packaging debba contenere le informazioni per tutti i materiali di imballaggio presenti.

“Sappiamo poi che la filiera ortofrutticola è fatta di tanti casi particolari di confezionamento multi materiale, specie se parliamo di referenze premium, pensiamo ad esempio ai fiocchi, alle spugne per l’uva, fino ai tappetini per fragole e piccoli frutti – conclude il direttore di Bestack – Compito di chi progetta e realizza confezioni è comunque anticipare la soluzione delle complessità per chi gli imballaggi li utilizza. Ci stiamo attrezzando per risolvere queste complessità, garantendo le massime informazioni, per far sì che queste possano costituire un elemento di valore per la filiera e un elemento di maggiore competitività e di preferenza per il consumatore, anche per quanto riguarda gli imballaggi a base carta, si intende”.

Fonte: Bestack

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